Separazione - Divorzio - Unioni civili - Coppie di fattoSpecialisti in separazione, divorzio e interruzione di unioni civili e rapporti di fatto

L'interruzione del rapporto
di coppia

Noi dello Studio Legale Paiano di Milano e Pavia siamo specializzati nella gestione delle interruzioni del rapporto di coppia. La separazione è un rimedio alla crisi del matrimonio attraverso il quale i coniugi cessano di vivere sotto lo stesso tetto pur rimanendo marito e moglie: il dovere di coabitazione – unitamente all’obbligo di fedeltà – è, difatti, il primo a venir meno nel momento in cui due coniugi si separano.

Con il divorzio, invece, si pone fine definitamente al matrimonio, con riflessi importanti anche in ambito successorio.
La legislazione degli ultimi anni ha disciplinato anche i casi di interruzione dei rapporti di fatto nonché lo scioglimento delle unioni civili, fino all’introduzione di un rito unico (Riforma Cartabia) per tutte le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.

Conosciamo le implicazioni emotive e ti supportiamo fornendoti ascolto e sensibilità

IL PRIMO APPROCCIO

Prima ancora delle implicazioni giuridiche, molto spesso lo scoglio da affrontare inizialmente sono le difficoltà emotive che possono derivare da una separazione o dall’interruzione di un rapporto di fatto.

Soprattutto la presenza di figli e/o di importanti beni da dividere possono portare ad accese dispute e rivendicazioni.

E’ in questo contesto che non solo lo Studio Legale Paiano, che opera a Milano e Pavia, garantisce la propria competenza e professionalità, ma dedica anche la propria attenzione e il proprio supporto alle difficoltà emotive che possono derivare dall’interruzione di un rapporto.

QUANDO NON SI RIESCE A TROVARE UN ACCORDO

La nostra convinzione è che il raggiungimento di un accordo sia, nella grande maggioranza dei casi, il modo migliore per chiudere un rapporto e iniziare da capo una nuova vita.

Molto spesso, questo aiuta soprattutto nella gestione dei figli e dei rapporti che sono destinati a durare per sempre.

Per trovare un accordo, però, occorre essere in due: se la controparte non è disposta ad ascoltarci, nulla vieta di ricorrere al Giudice per tutelare i diritti del nostro assistito.

OGNI CAUSA È UNICA

Comprendiamo che ogni causa è unica, carica di sfide e preoccupazioni personali. Il nostro approccio umano ci consente di ascoltarti attentamente, afferrare le tue preoccupazioni e lavorare insieme per una soluzione su misura.

Dal primo incontro alla risoluzione finale, il nostro studio è esperto in ogni fase del processo legale. Specializzati in separazioni e divorzi, conosciamo le complessità e le sfide emotive che potrai affrontare. Siamo qui per semplificare questo percorso, fornendoti competenza e serenità.

Le domande frequenti dei nostri clienti

La separazione pone fine al matrimonio?

La separazione – diversamente dal divorzio – non pone fine al matrimonio, ma incide su alcuni effetti
come lo scioglimento della comunione legale dei beni, la cessazione degli obblighi di fedeltà e di
coabitazione, e ne disciplina in modo specifico altri, quali il dovere di mantenere il coniuge più debole e il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.

Non possiamo direttamente divorziare?

Nel nostro ordinamento, la separazione è uno dei presupposti – non l’unico ma statisticamente di gran
lunga il più ricorrente – per giungere al divorzio.
Anche se recentemente la Riforma Cartabia ha introdotto la facoltà di chiedere congiuntamente la
separazione e il divorzio, la sentenza di divorzio è comunque subordinata al preventivo passaggio in
giudicato di quella di separazione e alla decorrenza del termine (sei mesi o un anno) dalla comparizione
delle parti in sede di separazione.

Che cos’è la separazione di fatto?

La separazione di fatto non produce alcun effetto giuridico e non rileva per la successiva richiesta di
divorzio, anzi potrebbe essere motivo di addebito della separazione giudiziale in caso di allontanamento di
uno dei due coniugi dall’abitazione familiare o di instaurazione di relazioni extra-coniugali.

Siamo concordi nel volerci separare: cosa succede ora?

Occorre stipulare insieme un accordo che tuteli entrambe le parti e sancisca in modo chiaro e equo: affido e
collocamento dei figli, assegnazione della casa familiare; concorso al mantenimento a carico del genitore
non collocatario; modalità di frequentazione figli – genitore non collocatario; questioni patrimoniali;
eventuale mantenimento del coniuge economicamente debole.

Quanto tempo ci vorrà perché la procedura sia definita? Cosa possiamo o non possiamo fare?

L’iter processuale della separazione consensuale è relativamente snello, concretizzandosi nel deposito del
ricorso, nella comparizione in Tribunale e nella successiva omologa delle condizioni concordate tra le parti.

La Riforma Cartabia ha anche introdotto la possibilità di rinunciare alla comparizione, da formalizzare già in ricorso.
I tempi variano sensibilmente da un Tribunale all’altro, generalmente occorrono almeno tre mesi.
Tra la data di deposito del ricorso e l’omologa della separazione, tra i coniugi continuano a sussistere i diritti
e i doveri derivanti dal matrimonio.
Considerato però che tra le parti c’è accordo, siamo soliti inserire nei ricorsi consensuali le condizioni che
disciplinano il rapporto fino al momento dell’omologa.

Cosa succede invece se non siamo d’accordo?

Se una o entrambe le parti hanno deciso di separarsi ma non trovano accordo sulle condizioni, si apre l’iter della separazione giudiziale, che comporta, oltre ad un carico emotivo personale differente, un procedimento molto più lungo e contorto, caratterizzato da specifici accertamenti sulle condizioni dei coniugi e, eventualmente, del loro rapporto con i figli.
Tipica della separazione giudiziale è la richiesta di addebito della separazione, ossia l’accertamento della violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, collaborazione tra i coniugi, mantenimento e cura della prole) e l’efficacia causale di questa violazione nella cessazione del rapporto di coppia; l’eventuale addebito preclude la possibilità di ottenere l’assegno di mantenimento (per il coniuge) e incide sui diritti successori.

È possibile che le condizioni di una separazione vengano modificate?

Le condizioni di separazione possono essere modificate – sia in caso di separazione consensuale sia in caso di separazione giudiziale – qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che lo giustifichino (quali, per esempio, un importante incremento del reddito o, viceversa, una grave diminuzione, il mutamento delle condizioni di lavoro, l’instaurazione di una stabile convivenza).
La modifica può attenere tanto le statuizioni relative al mantenimento, quanto quelle relative alla frequentazione dei figli o all’assegnazione della casa familiare.

Per il bene comune potremmo modificare alcuni degli accordi: come possiamo procedere?

La modifica delle condizioni di separazione può avvenire per iniziativa di uno dei coniugi – che dovrà quindi dar prova dell’intervenuto mutamento delle circostanze – oppure su accordo tra le parti, che può essere stragiudiziale o, se necessario, attuato mediante un ricorso giudiziale congiunto.

Come vengono gestiti i figli durante la separazione?

La regola generale è l’affidamento condiviso a entrambi i genitori, salvo che il giudice ritenga sussistano i presupposti per l’affidamento esclusivo ad uno dei due.
In ogni caso, il giudice determina le modalità della permanenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.
Generalmente, il genitore non affidatario o presso il quale la prole non sia stata prevalentemente collocata è tenuto a versare un assegno di mantenimento per i figli, determinato in considerazione delle esigenze dei figli e del loro tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle loro risorse economiche.

Se c’è importante differenza di condizioni economiche, al coniuge debole spetta un assegno di mantenimento?

Qualora uno dei coniugi non abbia adeguati redditi propri, il giudice può porre a carico dell’altro un congruo assegno di mantenimento.
Tale assegno è di regola corrisposto mensilmente e, in caso di inadempimento, il beneficiario può chiedere il sequestro di parte dei beni dell’obbligato oppure che sia ordinato  terzi (di norma, il datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento diretto della somma dovuta.
Devono anche tenersi in conto le eventuali conseguenze penali del mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Quale sarà la sorte dei beni della famiglia?

Il bene che generalmente crea più “tensione” tra le persone che si separano è certamente la casa familiare.
In presenza di figli, la casa familiare è assegnata al genitore presso cui sono prevalentemente collocati (a prescindere dalla titolarità dell’immobile).
Stessa sorte tocca all’arredo della casa familiare, mentre invece i beni personali possono essere asportati dal genitore che lascia l’immobile.
In assenza di figli, la casa familiare segue la stessa disciplina di qualunque bene in comproprietà.

Ci sono altri modi per separarsi? Perché chiamare un avvocato?

Il Decreto Legge 132/2014, convertito con la Legge 162/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento due ulteriori procedimenti per addivenire alla separazione, così come alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio: la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per ciascuna parte e la procedura innanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Quanto alla negoziazione assistita, si segnala che, dopo il perfezionamento dell’accordo, sono necessari il nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, qualora non ci siano figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, subordinato alla verifica della assenza di irregolarità, o l’autorizzazione dello stesso Procuratore, in caso di presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, previa verifica della rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.
Quanto alla procedura innanzi all’Ufficiale di stato civile, in cui l’assistenza dell’avvocato è solo facoltativa, si evidenzia che non è esperibile in caso di presenza di figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, e che in ogni caso gli accordi conclusi con tale modalità non possono contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Riteniamo comunque che, oltre alle circostanze che precludono la possibilità di ricorrere a queste due procedure, la consulenza e l’assistenza di un legale competente aiuti sia nella definizione delle condizioni, sia nella gestione emotiva dell’iter di separazione.

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